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Lo Statuto
ART.1 - DENOMINAZIONE - E' costituita l'Associazione denominata: "HERA - ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)", per brevità "HERA - ONLUS".
ART.2 - SEDE - L'associazione ha sede in Catania alla Via Principe Nicola 40
ART.3 - DURATA - L'associazione ha durata illimitata.
ART.4 - SCOPO -
L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria, in particolare, scopo dell'associazione è realizzare un servizio pubblico di assistenza per la prevenzione, diagnosi e cura dell'infertilità, avvalendosi di equipe di medici e ricercatori altamente qualificati. Essa inoltre intende promuovere e sostenere la ricerca medico-scientifica in materia di infertilità, malattie genetiche e problematiche inerenti la riproduzione umana. Essa assume come principi fondamentali:
a) che ogni coppia infertile ha il diritto di ricercare la procreazione nel rispetto delle convenzioni riconosciute dagli organismi mondiali sui diritti dell'Uomo; b) di adoperarsi con tutti i mezzi a disposizione e fornire, alle coppie infertili e al nascituro, la tutela del loro benessere nel rispetto dei principi etici e morali, nella ricerca dell'aiuto umano e tecnico messo a disposizione dalla scienza e dalla medicina.
Essa più precisamente si propone lo scopo di promuovere più estese ed approfondite ricerche per prevenire e debellare le, cause di sterilità e di infertilità ed in particolare: a) promuovere la realizzazione di programmi di ricerca con prospettive (li progresso nel campo della diagnosi, prevenzione e cura dei fattori di infertilità; b) diffondere la conoscenza e l'uso delle tecniche tradizionali e delle nuove tecnologie anche mediante la istituzione e la gestione di laboratori permanenti per la formazione di specialisti in materia. c) coordinare ed unificare l'attività dei gruppi di ricerca; d) istituire borse di studio e contratti soprattutto per giovani laureati. e) stimolare la diffusione della Associazione, nel rispetto dei suoi principi, su scala nazionale e internazionale; f) stabilire organici rapporti con le Università e con ogni altro Organo, Associazione scientifica, Ente nazionale e internazionale di assoluto prestigio avente analoghe finalità; g) realizzare direttamente oppure attraverso convenzioni con organismi specializzati pubblicazioni inerenti ai risultati delle ricerche, curare la pubblicazione di articoli, di monografie e libri rispondenti al conseguimento dei fini dell'Associazione; h) organizzare corsi, seminari, convegni e ogni altra iniziativa per informare sulle nuove acquisizioni e su nuove prospettive di ricerca, nonchè per determinare collegamenti tra l'associazione e le istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali più avanzate nel campo della ricerca medico-scientifica; i) mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta la competenza dei ricercatori e degli operatori sanitari nonchè gli studi finanziati dall'Associazione per offrire un servizio volto al miglioramento delle terapie e dell'approccio psicosomatico con la coppia infertile; l) stimolare e sostenere l'attività dei gruppi operativi di diagnosi e terapia dell'infertilità. m) assicurare ogni ausilio ed assistenza tecnica a tutte le iniziative culturali, anche a livello strutturale promossa da Enti sia pubblici che privati.
Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà chiedere contributi ad Enti pubblici e privati, finanziamenti, sovvenzioni, raccogliere fondi. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà compiere ogni altra operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge, che riterrà più opportuna. L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quella sopra elencata con eccezione per quanto ad esse connessa e comunque in via non prevalente.
ART.5 L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
ART.6 - SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.
ART.7 L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione. Le quote sono intrasferibili e non sono rivalutabili.
ART.8
L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.6
ART.9 - PATRIMONIO -
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- contributi degli aderenti; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
ART.10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -
Sono organi dell'Associazione: - l'assemblea dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori se nominato.
ART. 11 - ASSEMBLEA -
L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art.b ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati. All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale comprensivo del rendiconto economico e finanziario.
L'assemblea delibera inoltre in merito:
- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
ART.12
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata A.R. spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
ART.13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
ART.14 - CONSIGLIO DIRE1TIVO -
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo conposto da tre a undici membri. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i Il Consiglio direttivo dura in carica un biennio.
ART.15
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
ART.16
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione, emana regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto
ART.17 - PRESIDENTE -
Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresi diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
ART.18
Il presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. - Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.
ART. 19 - ESERCIZI SOCIALI E RILANCIO -
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancia dell'esercizio cia sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
ART.20 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -
L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni o negli altri casi previsti dalla Legge. l'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. 1 liquidatori, tenuto moto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore a devolvere il patrimonio residuo.
ART.21 - COLLEGIO DEI REVISORI -
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente. il Collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.
ART.22 - NORME APPLICABILI -
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonchè quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N.460.
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